28 Luglio 2022
È di maggio 2022 la nota della DG MOVE, Direzione generale della Commissione Europea responsabile della politica dell'UE per la mobilità e i trasporti, che chiarisce il campo di applicazione, le esenzioni, il luogo e le modalità di rientro, il tempo di stop e i controlli fissati dal nuovo Regolamento UE 1055/2022.
Per contrastare il cabotaggio stradale abusivo - quando cioè l’attività di trasporto perde il carattere di temporaneità - il Pacchetto Mobilità ha deciso l’obbligo ai camion e ai relativi autisti impegnati in un trasporto internazionale di rientrare nel Paese di stabilimento dell’impresa quando sono trascorse otto settimane dall’inizio del servizio.
L’adempimento dell’obbligo è sotto il controllo dell’azienda e la DG MOVE sostiene che le imprese di trasporto sono tenute a fornire prove evidenti del fatto che i veicoli sono effettivamente rientrati in uno dei centri operativi dello Stato membro di residenza almeno entro otto settimane dall’uscita da quello Stato membro.
Le aziende di trasporto saranno quindi tenute a dimostrare il rispetto di tali requisiti mostrando le registrazioni dei tachigrafi o i registri di servizio dei conducenti o le lettere di vettura.
La verifica di tali prove è affidata alle autorità di controllo dello Stato di residenza, sotto il controllo delle autorità competenti.
Torna quindi di attualità l’importanza del tachigrafo e soprattutto di chi effettua i controlli.
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